STATUTO

Associazione di promozione sociale

“INCONTRI NEL MEDITERRANEO”

Art. 1 - Denominazione e sede

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata “Associazione INCONTRI NEL MEDITERRANEO”

con sede in Via Duomo n. 15 nel Comune di Verona.

Art. 2 – Scopi

1.  L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, esser divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3. Le finalità che si propone sono  in particolare quelle di favorire la pace, la conoscenza, la cooperazione e la comprensione priva di pregiudizi tra i diversi popoli che si affacciano sul Mediterraneo.

L’associazione si propone non solo di favorire gli scambi culturali e  artistici, ma di incentivare anche quelli commerciali, nella misura in cui possano servire ad aiutare l’attuazione concreta degli obiettivi ideali.

L’associazione, nel perseguimento di tali obiettivi, potrà quindi:

a) promuovere la diffusione della cultura tramite l’organizzazione di incontri di vario genere, vale a dire: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti, mostre, proiezione di film e di documentari, momenti di poesia e di teatro, produzione di libri e pubblicazioni (con esclusione di quotidiani), studi, ricerche e altro;

b) promuovere e pubblicizzare prodotti e servizi che rientrino nell’ottica e negli scopi dell’associazione;

c) occuparsi dell’ecosistema anche in collaborazione con altre organizzazioni già operanti nel settore;

d) intraprendere iniziative ed altre attività reputate utili o propedeutiche al raggiungimento delle proprie finalità. Le attività saranno svolte sotto varie forme, campi di applicazione ed ambienti sociali;

e) essere punto di riferimento per tutti coloro che intendano operare in sinergia con gli scopi dell’associazione;

f) prevedere degli incontri periodici durante i quali si farà brevemente il punto della situazione (programmi, problemi eventuali, risultati ottenuti). In successione si prevedono incontri conviviali, ovviamente facoltativi, tra i soci (e loro eventuali ospiti, anche non associati) allo scopo di facilitare  la conoscenza e la collaborazione reciproca. Si prevedono anche momenti culturali che possono spaziare dalla musica alla poesia alle varie forme d’arte e altro. Gli incontri così articolati mirano a sottolineare l’intento ad aprirsi al mondo internazionale;

g) organizzare viaggi culturali propedeutici alle attività organizzate, ove possibile.

Art. 3 = Soci

1. Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa annuale.

3. Ci sono quattro categorie di soci:

a) sono Soci ordinari coloro che versano la quota annualmente stabilita dall’ Assemblea;

b) sono Soci sostenitori coloro che, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

c) sono Soci benemeriti le persone nominate tali dall’ Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione;

d) sono Soci onorari le persone nominate tali dal Consiglio direttivo per meriti particolari acquisiti nell’ambito delle attività da loro svolte e per i loro ideali, simili a quelli che sono lo scopo di questa associazione. Il Socio onorario rimane tale per tutta la durata dell’associazione e fino a diversa decisione presa unanimemente dal Consiglio direttivo.

4. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

5. La quota associativa non è trasmissibile.

Art. 4 = Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. Tutte le spese dovranno essere documentate ed autorizzate preventivamente dal Consiglio direttivo.

3. I Soci ordinari e sostenitori devono versare nei termini la quota sociale annuale, mentre tale obbligo non sussiste per i Soci benemeriti e onorari. Tutti i soci sono tenuti a rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 5 – Recesso ed esclusione del Socio

1. Il Socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. I Soci che non avranno presentato le proprie dimissioni entro il 31 Ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

2. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione.

3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

Art. 6 – Organi sociali

1. Gli organi dell’associazione sono:

- Assemblea dei soci,

- Consiglio direttivo,

- Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

3. Il Revisore dei conti è un professionista non appartenente all’associazione ed il suo compito è quello di controllarne la gestione. Egli sarà eletto per un triennio dalla Assemblea degli associati.

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, esprimere un parere sulla redazione dei bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore sarà remunerato avendo riferimento a quanto previsto dalle  tariffe professionali dei Dottori Commercialisti per l’attività di sindaco munito di controllo contabile, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Art. 7 – Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i Soci.

1. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci entro centoventi giorni dalla fine dell’esercizio mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

2. L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

3. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e4 lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

4. L’assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori della sede sociale.

Art. 8 – Compiti dell’Assemblea

L’assemblea deve:

= approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

- fissare l’importo della quota sociale annuale;

- determinare le linee generali programmatiche dell’attività          dell’associazione;

- approvare l’eventuale regolamento interno;

- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

- eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo;

- deliberare su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 9 - Validità   Assemblee

1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la  qualità delle persone.

4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3  dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 10 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell’ assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Art. 11 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da tre membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti, che rimarranno in carica per la durata di tre anni.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

3.  Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 12 – Presidente

1.  Il Presidente ha la legale rappresentanza della associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea, convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 13 – Presidente onorario

I Comparenti stabiliscono anche che la Signora Silvana Ticci, testé nominata Presidente, nel caso di sue dimissioni o di mancato rinnovo del mandato sia nominata Presidente onorario a vita, in quanto l’Associazione è sorta grazie al suo spirito di iniziativa e all’impegno profuso nel portare avanti quelli che sono diventati anche gli obiettivi di questa Associazione. A testimonianza di ciò, si allega al presente statuto un elenco delle manifestazioni curate negli ultimi tre anni dalla nostra Presidentessa.

Art. 14 – Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

a) contributi e quote associative;

b) donazioni e lasciti;

c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.

2. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 15 – Bilancio

1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno venti giorni prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 16 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 18 – Consorzi / coordinamenti

L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.

Art.19 - Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dal presidente del tribunale di Verona.
questi ultimi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà in'appellabile.

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