STATUTO
Associazione di promozione sociale
“INCONTRI NEL MEDITERRANEO”
Art. 1 - Denominazione
e sede
E’
costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in
materia, l’associazione di promozione sociale denominata
“Associazione INCONTRI NEL MEDITERRANEO”
con sede
in Via Duomo n. 15 nel Comune di Verona.
Art. 2 – Scopi
1.
L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge
attività di promozione e utilità sociale.
2. I
proventi delle attività non possono, in nessun caso, esser
divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le
finalità che si propone sono in particolare quelle di favorire
la pace, la conoscenza, la cooperazione e la comprensione priva
di pregiudizi tra i diversi popoli che si affacciano sul
Mediterraneo.
L’associazione si propone non solo di favorire gli scambi
culturali e artistici, ma di incentivare anche quelli
commerciali, nella misura in cui possano servire ad aiutare
l’attuazione concreta degli obiettivi ideali.
L’associazione, nel perseguimento di tali obiettivi, potrà
quindi:
a)
promuovere la diffusione della cultura tramite l’organizzazione
di incontri di vario genere, vale a dire: convegni, conferenze,
dibattiti, seminari, concerti, mostre, proiezione di film e di
documentari, momenti di poesia e di teatro, produzione di libri e
pubblicazioni (con esclusione di quotidiani), studi, ricerche e
altro;
b)
promuovere e pubblicizzare prodotti e servizi che rientrino
nell’ottica e negli scopi dell’associazione;
c)
occuparsi dell’ecosistema anche in collaborazione con altre
organizzazioni già operanti nel settore;
d)
intraprendere iniziative ed altre attività reputate utili o
propedeutiche al raggiungimento delle proprie finalità. Le
attività saranno svolte sotto varie forme, campi di applicazione
ed ambienti sociali;
e) essere
punto di riferimento per tutti coloro che intendano operare in
sinergia con gli scopi dell’associazione;
f)
prevedere degli incontri periodici durante i quali si farà
brevemente il punto della situazione (programmi, problemi
eventuali, risultati ottenuti). In successione si prevedono
incontri conviviali, ovviamente facoltativi, tra i soci (e loro
eventuali ospiti, anche non associati) allo scopo di facilitare
la conoscenza e la collaborazione reciproca. Si prevedono anche
momenti culturali che possono spaziare dalla musica alla poesia
alle varie forme d’arte e altro. Gli incontri così articolati
mirano a sottolineare l’intento ad aprirsi al mondo
internazionale;
g)
organizzare viaggi culturali propedeutici alle attività
organizzate, ove possibile.
Art. 3 = Soci
1. Sono
ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli
scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento
interno.
2.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è
il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente,
nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie
complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa
annuale.
3. Ci
sono quattro categorie di soci:
a) sono
Soci ordinari coloro che versano la quota annualmente stabilita
dall’ Assemblea;
b) sono
Soci sostenitori coloro che, oltre la quota ordinaria, erogano
contribuzioni volontarie straordinarie;
c) sono
Soci benemeriti le persone nominate tali dall’ Assemblea per
meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione;
d) sono
Soci onorari le persone nominate tali dal Consiglio direttivo
per meriti particolari acquisiti nell’ambito delle attività da
loro svolte e per i loro ideali, simili a quelli che sono lo
scopo di questa associazione. Il Socio onorario rimane tale per
tutta la durata dell’associazione e fino a diversa decisione
presa unanimemente dal Consiglio direttivo.
4. Non è
ammessa la categoria dei Soci temporanei.
5. La
quota associativa non è trasmissibile.
Art. 4 = Diritti e doveri dei
Soci
1. I Soci
hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti
negli stessi.
2. Essi
hanno diritto di essere informati sulle attività
dell’associazione e di essere rimborsati per le spese
effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività
prestata. Tutte le spese dovranno essere documentate ed
autorizzate preventivamente dal Consiglio direttivo.
3. I Soci
ordinari e sostenitori devono versare nei termini la quota
sociale annuale, mentre tale obbligo non sussiste per i Soci
benemeriti e onorari. Tutti i soci sono tenuti a rispettare il
presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli
aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in
modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro,
anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Art. 5 – Recesso ed esclusione
del Socio
1. Il
Socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione
scritta al Consiglio direttivo. I Soci che non avranno
presentato le proprie dimissioni entro il 31 Ottobre di ogni anno
saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed
obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
2. Il
Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può
essere escluso dall’Associazione.
3.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo
aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Art. 6 – Organi sociali
1. Gli
organi dell’associazione sono:
-
Assemblea dei soci,
-
Consiglio direttivo,
-
Presidente.
2. Tutte
le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo
gratuito.
3. Il
Revisore dei conti è un professionista non appartenente
all’associazione ed il suo compito è quello di controllarne la
gestione. Egli sarà eletto per un triennio dalla Assemblea degli
associati.
Il
Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità
sociale, esprimere un parere sulla redazione dei bilanci
annuali, accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei
valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in
qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e
di controllo.
Il
Revisore sarà remunerato avendo riferimento a quanto previsto
dalle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti per
l’attività di sindaco munito di controllo contabile, oltre al
rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
Art. 7 – Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta
da tutti i Soci.
1. E’
convocata almeno una volta all’anno dal Presidente
dell’associazione o da chi ne fa le veci entro centoventi giorni
dalla fine dell’esercizio mediante avviso scritto da inviare
almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza e
contenente l’ordine del giorno dei lavori;
2.
L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo
dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’
straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e4
lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli
altri casi.
4.
L’assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori della
sede sociale.
Art. 8 – Compiti dell’Assemblea
L’assemblea deve:
=
approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- fissare
l’importo della quota sociale annuale;
-
determinare le linee generali programmatiche
dell’attività dell’associazione;
-
approvare l’eventuale regolamento interno;
-
deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e
sulla esclusione dei soci;
-
eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo;
-
deliberare su quant’altro ad essa demandato per legge o per
statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
Art. 9 - Validità Assemblee
1.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima
convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi
diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello
stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio
o in delega.
2. Non è
ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le
deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a
maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono
espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e
la qualità delle persone.
4.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo
statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione
deliberata a maggioranza dei presenti, scioglie l’associazione e
ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Art. 10 – Verbalizzazione
Le
discussioni e le deliberazioni dell’ assemblea sono riassunte in
un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni
socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
Art. 11 – Consiglio direttivo
1. Il
Consiglio direttivo è composto da tre membri, eletti
dall’assemblea tra i propri componenti, che rimarranno in carica
per la durata di tre anni.
2. Il
Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente
la maggioranza dei componenti.
3. Il
Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione non espressamente demandati
all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto
annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio consuntivo
e preventivo.
Art. 12 – Presidente
1. Il
Presidente ha la legale rappresentanza della associazione,
presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea, convoca
l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, sia in caso di
convocazioni ordinarie che straordinarie.
Art. 13 – Presidente
onorario
I Comparenti stabiliscono anche che la Signora
Silvana Ticci, testé nominata Presidente, nel caso di sue
dimissioni o di mancato rinnovo del mandato sia nominata
Presidente onorario a vita, in quanto l’Associazione è sorta
grazie al suo spirito di iniziativa e all’impegno profuso nel
portare avanti quelli che sono diventati anche gli obiettivi di
questa Associazione. A testimonianza di ciò, si allega al
presente statuto un elenco delle manifestazioni curate negli
ultimi tre anni dalla nostra Presidentessa.
Art. 14 – Risorse economiche
1. Le
risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a)
contributi e quote associative;
b)
donazioni e lasciti;
c) ogni
altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.
2.
L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di
gestione a favore delle attività istituzionali previste dal
presente statuto.
Art. 15 – Bilancio
1. I
documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono
dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene
tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno
trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di
spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. I
bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati
dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste
dal presente statuto, depositati presso la sede
dell’associazione almeno venti giorni prima dell’assemblea e
possono essere consultati da ogni associato.
3. Il
bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile
dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 16 – Scioglimento e
devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto
dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso,
il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di
utilità sociale.
Art. 17 – Disposizioni finali
Per tutto
ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si
applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle
leggi vigenti in materia.
Art. 18 – Consorzi /
coordinamenti
L’Associazione, al fine di assicurare il più completo
conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in
coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo
ambito.