redigere i comunicati stampa. Si precisa che solo il
Consiglio Direttivo è deputato ad emettere comunicati stampa
ed a intrattenere qualsiasi rapporto con gli organi di
informazione;
firmare ogni documento in uscita dall’Associazione (lettere,
e-mail, fax, ecc): La firma compete al Presidente, in sua
assenza al Vice-Presidente e al segretario, in assenza delle
prime due cariche.
Art. 6 –
Il presidente rappresenta ufficialmente l’associazione di fronte
a terzi e in giudizio
Art. 7 –
Il presidente, all’interno del livello direttivo, ha le seguenti
funzioni:
a)
firma tutti gli atti relativi;
b)
può convocare il consiglio direttivo;
c)
convoca e presiede le commissioni speciali nominate dal
consiglio direttivo, salvo diversamente stabilito;
d)
verifica ogni deliberazione del consiglio direttivo.
Qualora sia assente può richiedere al consiglio direttivo una
nuova convocazione, in caso di discordanza con le deliberazioni
del consiglio direttivo stesso.
e)
Può in qualsiasi istante verificare l’operato dei vari
organi dell’associazione e in caso di irregolarità è tenuto a
convocare il consiglio direttivo;
f)
È responsabile dell’archivio raccolta dati
dell’Associazione.
Art. 8 –
Il vice-presidente rappresenta il presidente in sua assenza e lo
coadiuva nell’organizzazione, promozione e coordinamento delle
attività sociali.
Art. 9 –
Il segretario è responsabile della segreteria e della
verbalizzazione di tutti gli atti dell’associazione.
Gli compete
anche la gestione degli organi di informazione interna ed
esterna dell’associazione, secondo le seguenti modalità:
-
mantenimento dei collegamenti tra i soci,
-
comunicazione tempestiva a tutti gli interessati delle varie
iniziative dell’assemblea
-
costituzione degli archivi storici ed ufficiali, tramite la
raccolta di documentazioni scritte, fotografiche e
fonografiche
-
costituzione degli schedari
- diffusione
e pubblicizzazione dell’Associazione e delle sue iniziative
tramite i suoi organi di comunicazione.
Poiché
quest’incarico comporta un grosso impegno anche a livello
operativo, il Consigliere-Segretario verrà coadiuvato da uno dei
soci, che si occuperà di scrivere la corrispondenza,
archiviarla, fare piccoli acquisti, ecc.
Quest’ultima
mansione di aiuto in segreteria verrà svolta, a rotazione, per
un mese da tutti i soci, secondo l’elenco stilato dal Presidente
all’inizio di ogni anno.
Art. 10 –
I consiglieri hanno il compito di rappresentare in consiglio
direttivo il pensiero dei soci, secondo criteri di saggezza e di
equanimità.
Art. 11 –
L’elezione del consiglio direttivo viene effettuata
dall’assemblea dei soci.
Su ciascuna
scheda utilizzata per la votazione deve essere riportata
l’indicazione delle cariche da rinnovare, a fianco delle quali i
soci dovranno indicare i nominativi (nome e cognome). Ciascuna
scheda dovrà riportare inoltre il timbro dell’Associazione
apposto dal segretario dell’assemblea, la firma del suddetto e
quella di almeno due scrutatori.
Lo spoglio
delle schede sarà pubblico, a cura del segretario e dei due
scrutatori. Il risultato della votazione dovrà essere reso
pubblico all’interno dell’assemblea stessa e messo a verbale.
Una scheda non
valida in una sua parte sarà considerata interamente nulla. Le
preferenze indicate, seppur valide, non avranno valore al fine
del conteggio dei voti.
L’eventuale
validità di una scheda, in casi dubbi, sarà valutata dal
segretario e dai due scrutatori.
Schede bianche
in parte saranno considerate valide al fine del conteggio dei
voti per le preferenze indicate.
Art. 12 –
Il socio regolarmente eletto nell’assemblea dei soci è
tenuto ad accettare l’incarico, a meno che non presenti valide
motivazioni.
Una volta
accettata la carica, il socio regolarmente eletto non potrà
comunque presentare dimissioni nei primi tre mesi successivi
alla data delle elezioni.
Art. 13 –
I membri dimissionari si intendono in carica, e pertanto
tenuti a svolgere le loro mansioni, sino al momento
dell’elezione dei loro sostituti.
Art. 14 –
L’elezione di sostituti di membri dimissionari potrà anche
avvenire all’interno dell’assemblea straordinaria dei soci. I
nuovi incarichi decadranno allo scadere del mandato del
consiglio direttivo stesso.
Art. 15 –
Il consiglio direttivo ha inoltre potere consultivo per
tutto ciò che riguarda i rapporti con gli Enti pubblici e
privati. In altre parole i soci con incarichi di rappresentanza
sono tenuti ad informare il consiglio direttivo in tutti quei
casi che comportino l’impegno dell’Associazione con atto
pubblico o privato (convenzioni, richieste di contributi,
contratti di qualsiasi tipo – anche quelli di comodato -,
acquisti), scritto o verbale, morale o economico.
Art. 16 –
L’associazione opera concretamente, secondo gli obiettivi
statutari ed i programmi stabiliti, tramite il livello
operativo, costituito dal tesoriere e dalle commissioni.
Art. 17 –
Il tesoriere ha la responsabilità di una oculata gestione
dell’economia dell’associazione, che si traduce concretamente in
:
a)
redigere per tempo il bilancio preventivo e il bilancio
consuntivo dell’ Associazione;
b)
gestire e controllare l’utilizzo di tutti i beni, mobili
ed immobili, dell’Associazione, delle attrezzature e di tutte le
cose date ad essa in uso;
c)
riscuotere le quote sociali;
d)
attivare iniziative di autofinanziamento;
e)
seguire e promuovere gli iter di contribuzione economica
degli Enti pubblici;
f)
gestire i conti correnti e la cassa, tenendo
costantemente informato il consiglio direttivo sulla situazione
economica dell’Associazione;
g)
autorizzare le spese ordinarie, in accordo e secondo
le disposizioni del consiglio direttivo, che si riserva il
diritto di decidere per quelle di maggior rilevanza.
Art. 18 –
La costituzione delle commissioni avviene ad ogni inizio di
anno sociale, all’interno dell’assemblea ordinaria dei soci.
Nel caso si
propongano più soci per un medesimo incarico, la decisione sul
nominativo spetterà all’assemblea, che voterà per alzata di
mano. Avrà l’incarico chi otterrà la maggioranza dei voti.
I soci eletti
al momento della costituzione dell’Associazione rimarranno
eccezionalmente in carica fino alla fine dell’anno 2007.
Alle
commissioni possono partecipare tutti i soci che ne facciano
richiesta, assicurando però continuità d’impegno e costanza
nella partecipazione.
Art. 19 –
Qualora non si raggiunga un numero minimo di membri
sufficiente ad attivare e a rendere operativa una commissione,
questa viene soppressa. Se la sua funzione è ritenuta
indispensabile dall’assemblea, si integrerà all’interno delle
restanti.
Art. 20 –
Una nuova commissione ha ragione d’essere quando la sua
costituzione consente una più efficiente realizzazione degli
obiettivi statutari e del programma sociale. L’assemblea dei
soci può sopprimere una commissione qualora vengano a mancare le
motivazioni che ne avevano richiesto l’istituzione.
Art. 21 –
Le commissioni sono costituite da almeno due soci e da un
commissario. Il commissario è il responsabile generale della
commissione e risponde personalmente in solido delle attività
della commissione.
Art. 22 –
Il Commissario deve coordinare la commissione secondo quanto
stabilito dall’assemblea e dal consiglio direttivo.
Qualora si rendessero necessarie delle scelte operative diverse,
dovrà comunque richiedere l’autorizzazione scritta del consiglio
direttivo, il quale deve essere costantemente informato circa
l’operato degli incaricati ai vari progetti.
Art. 23 –
Attualmente si reputa necessaria la costituzione delle
seguenti commissioni :
·
pubbliche relazioni
·
rapporti con la stampa
·
rapporti con le istituzioni
·
rapporti con i rappresentanti delle varie fedi
religiose
·
sviluppo del ruolo della donna nella costruzione
della pace nel mediterraneo
·
sviluppo dei rapporti interetnici
·
difesa dell’ambiente
·
consulenza giuridica
·
eventi musicali
·
cinema, teatro, poesia e letteratura
·
pittura, scultura e installazioni
·
architettura e urbanistica
·
grafica e design
·
fiere e sfilate
·
turismo
·
conferenze e convegni a sfondo culturale
·
conferenze ed altre manifestazioni legate al mondo
imprenditoriale
·
coordinamento del responsabili dell’Associazione
nei vari stati esteri.
Art. 24 –
Ogni commissione provvederà a stilare direttamente tutta la
corrispondenza relativa al proprio incarico, sottoponendola poi
alla firma del Presidente del consiglio direttivo.
Tutta la
documentazione relativa ai progetti portati a termine e ai
progetti in corso dovrà essere archiviata nella sede
dell’associazione.
CRITERI
ASSOCIATIVI
Art. 25 –
Può
diventare socio chi ha raggiunto la maggiore età e ne faccia
domanda scritta al consiglio direttivo, dichiarando, tramite
l’apposito modulo, di aver preso visione e di condividere in
tutte le sue parti lo statuto e il presente regolamento interno.
Dichiara altresì di obbligarsi all’osservanza dei medesimi e
delle deliberazioni degli organi sociali.
Suo
diritto-dovere è inoltre quello di farsi promotori attivi delle
iniziative dell’associazione verso l’esterno, non limitandosi ad
una presenza passiva.
Altro
diritto-dovere è quello di divulgare gli scopi della nostra
associazione al fine di allargare sempre di più il numero dei
soci e, di conseguenza, di rendere possibili un maggior numero
di iniziative.
Art. 26 –
I criteri che il consiglio direttivo adotta per decidere in
merito alle domande di adesione pervenute sono basati pertanto
su:
a)
condivisione dello statuto e del regolamento interno
dell’ Associazione;
b)
non appartenenza ad alcuna associazione (o altro) in
contrasto ideologico, di valori e di atti con l’Associazione
stessa;
c)
colloquio informativo con almeno un membro del consiglio
direttivo nel quale emergano le motivazioni. Questo si fa
portavoce della domanda in consiglio direttivo.
Art. 27 –
Ottenuto il parere favorevole del consiglio direttivo, che
informerà tutti i soci in occasione della prima assemblea
ordinaria o straordinaria, l’adesione viene confermata
dall’accettazione del pagamento della quota sociale d’iscrizione
e dalla consegna della tessera, rilasciata ad ogni socio a
testimonianza della sua personale appartenenza all’associazione.
DIMISSIONI
ED ESCLUSIONE DEI SOCI
Art. 28 –
Tanto in caso di decadenza che in quello di esclusione, il
socio ha diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri.
Art. 29 –
Il socio può recedere dall’associazione presentando domanda
scritta, contenente anche le motivazioni, al consiglio
direttivo.
Art. 30 –
Il consiglio direttivo si riserva di discutere tale
richiesta con l’interessato ed eventualmente di rifiutarla. Tale
rifiuto non potrà essere opposto se, trascorso un mese, la
domanda viene rinnovata.
Art. 31 –
I soci sono dichiarati decaduti dall’assemblea per omissione
di atti o adempimenti, previsti dal regolamento interno o dallo
statuto, nei confronti dell’Associazione. I soci sono altresì
dichiarati decaduti se, alla chiusura dell’anno sociale, non
rinnovano l’iscrizione o nel caso in cui si rendano morosi nel
pagamento delle quote sociali annuali e, richiamati dal
consiglio direttivo, non regolarizzino la loro posizione.
Art. 32 –
L’esclusione è pronunciata contro il socio :
- per il
quale siano venuti meno i requisiti morali e materiali
richiesti per l’ammissione;
- che svolga
attività contrastanti con gli interessi dell’Associazione o
la danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente o
fomenti dissidi o disordini in seno ad essa;
-
che non rispetti, anche in
parte, quanto stabilito dallo statuto e dal presente
regolamento;
-
che non rispetti quanto
viene disposto dal Consiglio direttivo;
-
che agisca autonomamente,
senza informare il Consiglio direttivo prima di
intraprendere qualsiasi iniziativa a nome dell’associazione,
sia in forma verbale che in forma scritta
- che abbia
un atteggiamento morale non consono con i principi statutari
e con le regole della convivenza civile e che, richiamato
dal consiglio direttivo, non si riorienti.
Art. 33 –
I soci dichiarati decaduti possono comunque ripresentare
domanda di associazione.
BENI COMUNI
E FONDO COMUNE
Art. 34 –
L’associazione trae le risorse economiche per il proprio
funzionamento e per il raggiungimento degli obiettivi statutari
tramite :
a)
contributi degli aderenti;
b)
contributi dei privati;
c)
contributi dello Stato;
d)
contributi degli Enti pubblici;
e)
contributi degli organismi internazionali;
f)
le donazioni;
g)
i lasciti testamentari;
h)
i rimborsi derivanti da convenzioni;
i)
le entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali nella misura in cui possano servire ad aiutare
l’attuazione concreta degli obiettivi ideali.
Art. 35 –
Sono beni comuni tutti quei beni mobili o immobili che
l’associazione acquista o che riceve in donazione.
Art. 36 –
Il socio che avrà la gestione di uno di questi beni comuni
ne risponderà personalmente in solido. L’uso dovrà rispettare i
fini per i quali l’associazione ha affidato quel determinato
bene al socio. Per qualsiasi danno arrecato l’associazione di
rifarà sui soci responsabili del bene.
Art. 37 –
Tra le cure degli spazi e dei beni dell’associazione
rientrano anche la pulizia dei locali comuni e la loro
manutenzione. Verranno stabiliti dei turni dal consiglio
direttivo. Chi non potrà, o non vorrà, farlo personalmente potrà
avvalersi dell’opera di suoi incaricati, ma a sue spese.
Art. 38 –
Il coordinamento della gestione dei beni è affidato al
Tesoriere.