REGOLAMENTO INTERNO

dell’Associazione di promozione sociale

“INCONTRI NEL MEDITERRANEO”

 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. I - Con questo regolamento interno l’Associazione Incontri nel Mediterraneo intende darsi un insieme di norme pratiche atte a favorire e realizzare gli scopi statutari. Esse esprimono disposizioni in merito a :

  • Struttura interna dell’Associazione
  • Criteri associativi
  • Recessione ed esclusione dei soci
  • Beni comuni e fondo comune

 

Art. II - Il regolamento interno è proposto dal consiglio direttivo all’assemblea dei soci fondatori, riuniti per la costituzione dell’associazione. Esso è valido per i soci presenti e futuri dell’Associazione. In seguito eventuali emendamenti o aggiunte dovranno essere accompagnati dalle firme di almeno un terzo dei soci, o proposti dal consiglio direttivo. Gli emendamenti verranno votati all’interno dell’assemblea ordinaria o  straordinaria dei soci.

 

Art. III - Tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati a procedere dall’approvazione del regolamento non avranno effetto retroattivo.

 

Art. IV - Il regolamento interno è una fonte subordinata allo statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.

 

STRUTTURA INTERNA

 

Art. 1 – La struttura interna dell’Associazione Incontri nel Mediterraneo prevede tre livelli:

  • Livello associativo
  • Livello direttivo
  • Livello operativo

 

Art. 2 – Ogni socio può far parte di più livelli ed operare in essi.

 

Art. 3 – Il livello associativo è costituito dall’assemblea dei soci. Ad essa prendono parte, con diritto di voto, tutti i soci.

 

Art. 4 –  Ogni azione che impegni l’Associazione, e quindi i soci, nei confronti di terzi o di Enti pubblici e privati deve essere approvata dal consiglio direttivo.

 

Art. 5 – Il livello direttivo è costituito dal consiglio direttivo, che si dovrà occupare anche di :

  • sensibilizzare la popolazione del Mediterraneo circa gli scopi della nostra associazione;
  • proporre all’esterno i nostri progetti e le nostre attività;
  • organizzare iniziative pubbliche atte a perseguire tali scopi;
  • redigere i comunicati stampa. Si precisa che solo il Consiglio Direttivo è deputato ad emettere comunicati stampa ed a intrattenere qualsiasi rapporto con gli organi di informazione;
  • firmare ogni documento in uscita dall’Associazione (lettere, e-mail, fax, ecc): La firma compete al Presidente, in sua assenza al Vice-Presidente e al segretario, in assenza delle prime due cariche.

 

Art. 6 – Il presidente rappresenta ufficialmente l’associazione di fronte a terzi e in giudizio

 

Art. 7 – Il presidente, all’interno del livello direttivo, ha le seguenti funzioni:

a)       firma tutti gli atti relativi;

b)       può convocare il consiglio direttivo;

c)       convoca e presiede le commissioni speciali nominate dal consiglio direttivo, salvo diversamente stabilito;

d)       verifica ogni deliberazione del consiglio direttivo. Qualora sia assente può richiedere al consiglio direttivo una nuova convocazione, in caso di discordanza con le deliberazioni del consiglio direttivo stesso.

e)       Può in qualsiasi istante verificare l’operato dei vari organi dell’associazione e in caso di irregolarità è tenuto a convocare il consiglio direttivo;

f)         È responsabile dell’archivio raccolta dati dell’Associazione.

 

Art. 8 – Il vice-presidente rappresenta il presidente in sua assenza e lo coadiuva nell’organizzazione, promozione e coordinamento delle attività sociali.

Art. 9 – Il segretario è responsabile della segreteria  e della verbalizzazione di tutti gli atti dell’associazione.

Gli compete anche la gestione degli organi di informazione interna ed esterna dell’associazione, secondo le seguenti modalità:

  • mantenimento dei collegamenti tra i soci,
  • comunicazione tempestiva a tutti gli interessati delle varie iniziative dell’assemblea
  • costituzione degli archivi storici ed ufficiali, tramite la raccolta di documentazioni scritte, fotografiche e fonografiche
  • costituzione degli schedari
  • diffusione e pubblicizzazione dell’Associazione e delle sue iniziative tramite i suoi organi di comunicazione.

Poiché quest’incarico comporta un grosso impegno anche a livello operativo, il Consigliere-Segretario verrà coadiuvato da uno dei soci, che si occuperà di scrivere la corrispondenza, archiviarla, fare piccoli acquisti, ecc.

Quest’ultima mansione di aiuto in segreteria verrà svolta, a rotazione, per un mese da tutti i soci, secondo l’elenco stilato dal Presidente all’inizio di ogni anno.

 

Art. 10 – I consiglieri hanno il compito di rappresentare in consiglio direttivo il pensiero dei soci, secondo criteri di saggezza e di equanimità.

 

Art. 11 – L’elezione del consiglio direttivo viene effettuata dall’assemblea dei soci.

Su ciascuna scheda utilizzata per la votazione deve essere riportata l’indicazione delle cariche da rinnovare, a fianco delle quali i soci dovranno indicare i nominativi (nome e cognome). Ciascuna scheda dovrà riportare inoltre il timbro dell’Associazione apposto dal segretario dell’assemblea, la firma del suddetto e quella di almeno due scrutatori.

Lo spoglio delle schede sarà pubblico, a cura del segretario e dei due scrutatori. Il risultato della votazione dovrà essere reso pubblico all’interno dell’assemblea stessa e messo a verbale.

Una scheda non valida in una sua parte sarà considerata interamente nulla. Le preferenze indicate, seppur valide, non avranno valore al fine del conteggio dei voti.

L’eventuale validità di una scheda, in casi dubbi, sarà valutata dal segretario e dai due scrutatori.

Schede bianche in parte saranno considerate valide al fine del conteggio dei voti per le preferenze indicate.

 

Art. 12 – Il socio regolarmente eletto nell’assemblea dei soci è tenuto ad accettare l’incarico, a meno che non presenti valide motivazioni.

Una volta accettata la carica, il socio regolarmente eletto non potrà comunque presentare dimissioni nei primi tre mesi successivi alla data delle elezioni.

 

Art. 13 – I membri dimissionari si intendono in carica, e pertanto tenuti a svolgere le loro mansioni, sino al momento dell’elezione dei loro sostituti.

 

Art. 14 – L’elezione di sostituti di membri dimissionari potrà anche avvenire all’interno dell’assemblea straordinaria dei soci. I nuovi incarichi decadranno allo scadere del mandato del consiglio direttivo stesso.

 

Art. 15 – Il consiglio direttivo ha inoltre potere consultivo per tutto ciò che riguarda i rapporti con gli Enti pubblici e privati. In altre parole i soci con incarichi di rappresentanza sono tenuti ad informare il consiglio direttivo in tutti quei casi che comportino l’impegno dell’Associazione con atto pubblico o privato (convenzioni, richieste di contributi, contratti di qualsiasi tipo – anche quelli di comodato -, acquisti), scritto o verbale, morale o economico.

 

Art. 16 – L’associazione opera concretamente, secondo gli obiettivi statutari ed i programmi stabiliti, tramite il  livello operativo, costituito dal tesoriere e dalle commissioni.

 

Art. 17 – Il tesoriere ha la responsabilità di una oculata gestione dell’economia dell’associazione, che si traduce concretamente in :

a)         redigere per tempo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell’ Associazione;

b)         gestire e controllare l’utilizzo di tutti i beni, mobili ed immobili, dell’Associazione, delle attrezzature e di tutte le cose date ad essa in uso;

c)         riscuotere le quote sociali;

d)         attivare iniziative di autofinanziamento;

e)         seguire e promuovere gli iter di contribuzione economica degli Enti pubblici;

f)           gestire i conti correnti e la cassa, tenendo costantemente informato il consiglio direttivo sulla situazione economica dell’Associazione;

g)        autorizzare le spese ordinarie, in accordo e secondo le disposizioni del consiglio direttivo, che si riserva il diritto di decidere per quelle di maggior rilevanza.

 

 

Art. 18 – La costituzione delle commissioni avviene ad ogni inizio di anno sociale, all’interno dell’assemblea ordinaria dei soci.

Nel caso si propongano più soci per un medesimo incarico, la decisione sul nominativo spetterà all’assemblea, che voterà per alzata di mano. Avrà l’incarico chi otterrà la maggioranza dei voti.

I soci eletti al momento della costituzione dell’Associazione rimarranno eccezionalmente in carica fino alla fine dell’anno 2007.

Alle commissioni possono partecipare tutti i soci che ne facciano richiesta, assicurando però continuità d’impegno e costanza nella partecipazione.

 

Art. 19 – Qualora non si raggiunga un numero minimo di membri sufficiente ad attivare e a rendere operativa una commissione, questa viene soppressa. Se la sua funzione è ritenuta indispensabile dall’assemblea, si integrerà all’interno delle restanti.

 

Art. 20 – Una nuova commissione ha ragione d’essere quando la sua costituzione consente una più efficiente realizzazione degli obiettivi statutari e del programma sociale. L’assemblea dei soci può sopprimere una commissione qualora vengano a mancare le motivazioni che ne avevano richiesto l’istituzione.

 

Art. 21 – Le commissioni sono costituite da almeno due soci e da un commissario. Il commissario è il responsabile generale della commissione e risponde personalmente in solido delle attività della commissione.

 

Art. 22 – Il Commissario deve coordinare la commissione secondo quanto stabilito dall’assemblea e dal consiglio direttivo. Qualora si rendessero necessarie delle scelte operative diverse, dovrà comunque richiedere l’autorizzazione scritta del consiglio direttivo, il quale deve essere costantemente informato circa l’operato degli incaricati ai vari progetti.

 

Art. 23 – Attualmente si reputa necessaria la costituzione delle seguenti commissioni :

·         pubbliche relazioni

·         rapporti con la stampa

·         rapporti con le istituzioni

·         rapporti con i rappresentanti delle varie fedi religiose

·         sviluppo del ruolo della donna nella costruzione della pace nel mediterraneo

·         sviluppo dei rapporti interetnici

·         difesa dell’ambiente

·         consulenza giuridica

·         eventi musicali

·         cinema, teatro, poesia e letteratura

·         pittura, scultura e installazioni

·         architettura e urbanistica

·         grafica e design

·         fiere e sfilate

·         turismo

·         conferenze e convegni a sfondo culturale

·         conferenze ed altre manifestazioni legate al mondo imprenditoriale

·         coordinamento del responsabili dell’Associazione nei vari stati esteri.

 

Art. 24 – Ogni commissione provvederà a stilare direttamente tutta la corrispondenza relativa al proprio incarico, sottoponendola poi alla firma del Presidente  del consiglio direttivo.

Tutta la documentazione relativa ai progetti portati a termine e ai progetti in corso dovrà essere archiviata nella sede dell’associazione.

 

CRITERI ASSOCIATIVI

 

Art. 25 – Può diventare socio chi ha raggiunto la maggiore età e ne faccia domanda scritta al consiglio direttivo, dichiarando, tramite l’apposito modulo, di aver preso visione e di condividere in tutte le sue parti lo statuto e il presente regolamento interno. Dichiara altresì di obbligarsi all’osservanza dei medesimi e delle deliberazioni degli organi sociali.

Suo diritto-dovere è inoltre quello di farsi promotori attivi delle iniziative dell’associazione verso l’esterno, non limitandosi ad una presenza passiva.

Altro diritto-dovere è quello di divulgare gli scopi della nostra associazione al fine di allargare sempre di più il numero dei soci e, di conseguenza, di rendere possibili un maggior numero di iniziative.

 

Art. 26 – I criteri che il consiglio direttivo adotta per decidere in merito alle domande di adesione pervenute sono basati pertanto su:

a)         condivisione dello statuto e del regolamento interno dell’ Associazione;

b)         non appartenenza ad alcuna associazione (o altro) in contrasto ideologico, di valori e di atti con l’Associazione stessa;

c)         colloquio informativo con almeno un membro del consiglio direttivo nel quale emergano le motivazioni. Questo si fa portavoce della domanda in consiglio direttivo.

 

Art. 27 – Ottenuto il parere favorevole del consiglio direttivo, che informerà tutti i soci in occasione della prima assemblea ordinaria o straordinaria, l’adesione viene confermata dall’accettazione del pagamento della quota sociale d’iscrizione e dalla consegna della tessera, rilasciata ad ogni socio a testimonianza della sua personale appartenenza all’associazione.

 

DIMISSIONI ED ESCLUSIONE DEI SOCI

 

Art. 28 – Tanto in caso di decadenza che in quello di esclusione, il socio ha diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

 

Art. 29 – Il socio può recedere dall’associazione presentando domanda scritta, contenente anche le motivazioni,  al consiglio direttivo.

 

Art. 30 – Il consiglio direttivo si riserva di discutere tale richiesta con l’interessato ed eventualmente di rifiutarla. Tale rifiuto non potrà essere opposto se, trascorso un mese, la domanda viene rinnovata.

 

Art. 31 – I soci sono dichiarati decaduti dall’assemblea per omissione di atti o adempimenti, previsti dal regolamento interno o dallo statuto, nei confronti dell’Associazione. I soci sono altresì dichiarati decaduti se, alla chiusura dell’anno sociale, non rinnovano l’iscrizione o nel caso in cui si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali annuali e, richiamati dal consiglio direttivo, non regolarizzino la loro posizione.

 

Art. 32 – L’esclusione è pronunciata contro il socio :

  • per il quale siano venuti meno i requisiti morali e materiali richiesti per l’ammissione;
  • che svolga attività contrastanti con gli interessi dell’Associazione o la danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente o fomenti dissidi o disordini in seno ad essa;
  • che non rispetti, anche in parte, quanto stabilito dallo statuto e dal presente regolamento;
  • che non rispetti quanto viene disposto dal Consiglio direttivo;
  • che agisca autonomamente, senza informare il Consiglio direttivo prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a nome dell’associazione, sia in forma verbale che in forma scritta
  • che abbia un atteggiamento morale non consono con i principi statutari e con le regole della convivenza civile e che, richiamato dal consiglio direttivo, non si riorienti.

 

Art. 33 – I soci dichiarati decaduti possono comunque ripresentare domanda di associazione.

 

BENI COMUNI E FONDO COMUNE

 

Art. 34 – L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli obiettivi statutari tramite :

a)         contributi degli aderenti;

b)         contributi dei privati;

c)         contributi dello Stato;

d)         contributi degli Enti pubblici;

e)         contributi degli organismi internazionali;

f)           le donazioni;

g)         i lasciti testamentari;

h)         i rimborsi derivanti da convenzioni;

i)           le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali nella misura in cui possano servire ad aiutare l’attuazione concreta degli obiettivi ideali.

 

Art. 35 – Sono beni comuni tutti quei beni mobili o immobili che l’associazione acquista o che riceve in donazione.

 

Art. 36 – Il socio che avrà la gestione di uno di questi beni comuni ne risponderà personalmente in solido. L’uso dovrà rispettare i fini per i quali l’associazione ha affidato quel determinato bene al socio. Per qualsiasi danno arrecato l’associazione di rifarà sui soci responsabili del bene.

 

Art. 37 – Tra le cure degli spazi e dei beni dell’associazione rientrano anche la pulizia dei locali comuni e la loro manutenzione. Verranno stabiliti dei turni dal consiglio direttivo. Chi non potrà, o non vorrà, farlo personalmente potrà avvalersi dell’opera di suoi incaricati, ma a sue spese.

 

Art. 38 – Il coordinamento della gestione dei beni è affidato al Tesoriere.

 

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